Art. 590 (Revoca della sospensione condizionale della pena e di altri benefici) La revoca della sospensione condizionale della pena preveduta dall'articolo 168 del codice penale e' dichiarata con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, se non vi fu in seguito altra condanna, e in caso contrario da quello che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna, se con questa non abbia gia' provveduto. Nello stesso modo si provvede: 1° alla revoca dell'ordine di non menzionare la condanna nei certificati del casellario, a norma del primo capoverso dell'articolo 175 del codice penale, quando non ha provveduto la sentenza di condanna pronunciata per il delitto che determina la revoca medesima; 2° alla revoca della liberazione condizionale nei casi preveduti dall'articolo 177 dello stesso codice.