(Codice di procedura penale-art. 590)
 
                              Art. 590 
 
(Revoca  della  sospensione  condizionale  della  pena  e  di   altri
                              benefici) 
 
  La revoca  della  sospensione  condizionale  della  pena  preveduta
dall'articolo 168 del  codice  penale  e'  dichiarata  con  le  forme
stabilite  per  gli  incidenti  di  esecuzione  dal  giudice  che  ha
pronunciato la sentenza di condanna, se non vi fu  in  seguito  altra
condanna, e in caso contrario da quello che ha  pronunciato  l'ultima
sentenza di condanna, se con questa non abbia gia' provveduto. 
 
  Nello stesso modo si provvede: 
 
  1° alla revoca  dell'ordine  di  non  menzionare  la  condanna  nei
certificati del casellario, a norma del primo capoverso dell'articolo
175 del codice penale,  quando  non  ha  provveduto  la  sentenza  di
condanna pronunciata per il delitto che determina la revoca medesima; 
 
  2° alla revoca della liberazione condizionale  nei  casi  preveduti
dall'articolo 177 dello stesso codice.