Art. 323. (Art. 36-bis, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Ai Regi Istituti superiori di scienze economiche e Commerciali possono essere ammessi: a) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dai R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che sono in possesso del titolo di ammissione al liceo classico, o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico o al secondo corso di istituto tecnico o commerciale; b) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, che hanno inoltre frequentato uno dei corsi di specializzazione presso Scuole agrarie medie specializzate e che sono in possesso del titolo di ammissione all'Istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o del certificato di promozione alla quinta ginnasiale. Coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, possono inoltre venire ammessi agli Istituti superiori agrari, con le norme del penultimo comma dell'art. 143 del presente T. U.