Art. 324. (Art. 7, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590). Alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 144 del presente T. U. possono essere iscritti in un Istituto superiore di ingegneria gli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano regolarmente compiuto i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.