(Testo unico-art. 324)
                              Art. 324. 
 
         (Art. 7, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590). 
 
  Alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 144 del  presente
T. U. possono essere iscritti in un Istituto superiore di  ingegneria
gli  ufficiali  di  artiglieria  e  genio  che  abbiano  regolarmente
compiuto i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e  genio,
in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.