Art. 325. (Art. 85, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Universita' e negl'Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui al n. 1° dell'art. 153 del presente T. U.