(Testo unico-art. 325)
                              Art. 325. 
 
(Art. 85, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16  giugno
                           1932, n. 812). 
 
  Agli studenti, che  si  siano  immatricolati  nelle  Universita'  e
negl'Istituti  d'istruzione  superiore  a  tutto  l'anno   accademico
1930-31,  sono  applicabili  fino  al  compimento  degli   studi   le
disposizioni  della  legge  14  giugno  1928,  n.  1312,   senza   le
limitazioni di cui al n. 1° dell'art. 153 del presente T. U.