(Testo unico-art. 326)
                              Art. 326. 
 
(Art. 6, decreto 31 dicembre 1923, n, 2909 - Art 31, R. decreto-legge
25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 21, comma ultimo, R.  decreto-legge
                      3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Salve  le  norme  particolari  per  le  professioni  di   avvocato,
procuratore e notaro, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il
31 dicembre 1924 abilitano all'esercizio professionale. 
  Le lauree e i diplomi, conseguiti fino  al  31  dicembre  1925,  da
coloro che precedentemente all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione
del R. decreto  30  settembre  1923,  n.  2102,  furono  regolarmente
iscritti a tutti  gli  anni  di  corso  stabiliti  dagli  ordinamenti
universitari  per  il  conferimento  delle  lauree  o   diplomi   cui
aspiravano,  hanno,  agli  effetti  dell'abilitazione   all'esercizio
professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti
entro il 31 dicembre 1924. 
  Le  lauree  in  scienze  economiche  e  commerciali,   in   scienze
economico-marittime e in  scienze  economiche,  politiche  e  sociali
conferite  sino  a  tutto   l'anno   accademico   1930-31   abilitano
all'esercizio professionale, previo il  biennio  di  pratica  di  cui
all'art. 5 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 588.