(Testo unico-art. 327)
                              Art. 327. 
 
           (Art. 8, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960), 
 
  Le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione III, capo II, ยง  3,
non si applicano  a  coloro  che  abbiano  conseguito  la  laurea  in
ingegneria  entro  termini  di  cui  al  primo  e  al  secondo  comma
dell'articolo precedente.