Art. 328. (Art. 45, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618). Alle lauree, ai diplomi ed ai certificati di studio rilasciati anteriormente alla legge 20 marzo 1913, n. 268, dalle Regie Scuole superiori di commercio in conformita' dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie terza; 26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, e conservato il valore equipollente ai titoli di cui all'art. 167 del presente T. U.