(Testo unico-art. 328)
                              Art. 328. 
 
           (Art. 45, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618). 
 
  Alle lauree, ai diplomi ed  ai  certificati  di  studio  rilasciati
anteriormente alla legge 20 marzo 1913, n. 268,  dalle  Regie  Scuole
superiori di commercio in conformita' dei Regi  decreti  in  data  24
giugno 1883, n. 1547, serie terza;  26  novembre  1903,  n.  476;  19
gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, e conservato il valore
equipollente ai titoli di cui all'art. 167 del presente T. U.