(Testo unico-art. 329)
                              Art. 329. 
 
(Art. 58, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 - Art. 8,  comma
         ultimo, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590). 
 
  La laurea in ingegneria chimica rilasciata dalle  Scuole  superiori
di chimica industriale agli  allievi  immatricolati  prima  dell'anno
1923-24 e' titolo di ammissione all'esame di Stato per la professione
di ingegnere e per quella di chimico. 
  Coloro che abbiano compiuto il terzo corso per la laurea in  fisica
non oltre l'anno accademico 1927-28 sono ammessi, almeno un anno dopo
il conseguimento di detta laurea, a sostenere l'esame  di  Stato  per
l'abilitazione alla professione di ingegnere.