(Testo unico-art. 330)
                              Art. 330. 
 
(Art.  1,  R.  decreto-legge  26  giugno  1930,  n.  964  -  Art  46,
decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 Articoli 1 e 2, Legge 26 maggio
                           1932, n. 622). 
 
  A  tutti  coloro  i  quali,  anteriormente  all'entrata  in  vigore
dell'ordinamento stabilito dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102,
hanno conseguito il diploma d'ingegnere, compete la  qualifica  di  «
dottore in ingegneria ». 
  A  tutti  coloro  i  quali,  anteriormente  all'entrata  in  vigore
dell'ordinamento stesso, hanno  conseguito  presso  le  Regie  Scuole
d'applicazione per gli ingegneri o presso la R. Scuola d'architettura
di Roma il diploma di architetto compete la qualifica di « dottore in
architettura ». 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche  agli
ingegneri  ed  agli  architetti  contemplati  dall'articolo  73   del
regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato
con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. 
  A tutti coloro i quali hanno conseguito  il  diploma  della  Scuola
speciale di chimica industriale,  istituita  presso  la  Facolta'  di
scienze matematiche, fisiche e naturali della  Regia  Universita'  di
Pavia con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725,  compete
la qualifica di « dottore in chimica industriale ». 
  A tutti coloro i  quali  hanno  conseguito  il  diploma  di  perito
forestale presso il cessato Istituto forestale di Vallombrosa compete
la qualifica di « dottore in scienze forestali ».