(Testo unico-art. 331)
                              Art. 331. 
 
           (Articoli 1 e 2, legge 21 marzo 1926, n. 459). 
 
  I rettori delle Universita' e i direttori e rettori degli  Istituti
superiori, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la  laurea
o il diploma agli studenti militari caduti in guerra e agli  studenti
che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della Patria e per
la difesa della Vittoria. Tale conferimento e' dovuto anche a  quegli
studenti  che  all'atto  del  loro  sacrificio  non  avevano   ancora
interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento  della
laurea o del diploma medesimo. 
  Il modulo relativo sara' fornito alle Universita' e  agli  Istituti
superiori dal Ministero dell'educazione nazionale. 
  Per il conferimento della laurea o del diploma non e' dovuta alcuna
tassa.