(Testo unico-art. 332)
                              Art. 332. 
 
         (Art. 30, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Fino alla  emanazione  del  decreto  Ministeriale  di  approvazione
dell'elenco di cui  all'art.  147,  i  cittadini  italiani  residenti
all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere
ammessi alle Universita' e agli Istituti superiori all'anno di  corso
per il quale dalle competenti autorita'  accademiche  siano  ritenuti
sufficienti i titoli di studi medi e superiori conseguiti all'estero. 
  Fino alla  emanazione  del  decreto  Ministeriale  di  approvazione
dell'elenco di cui all'art. 170, le competenti autorita' accademiche,
cui sia richiesto il riconoscimento di titoli  accademici  conseguiti
all'estero, possono, caso per caso,  sempreche'  trattisi  di  titoli
conseguiti in Universita' o  Istituti  superiori  esteri  di  maggior
fama, e tenuto altresi' conto degli  studi  compiuti  e  degli  esami
speciali e generali sostenuti all'estero, dichiarare  che  il  titolo
estero  ha  lo  stesso  valore,  a  tutti  gli  effetti,  di   quello
corrispondente conferito dalle Universita' e dagli Istituti superiori
del Regno, ovvero ammettere  l'interessato  a  sostenere  l'esame  di
laurea o diploma, con dispensa  totale  o  parziale  dagli  esami  di
profitto  prescritti  dallo  statuto  dell'Universita'   o   Istituto
superiore per il corrispondente corso di studi. 
  Restano ferme le disposizioni  dell'art.  171  del  presente  testo
unico.