Art. 334. (Art. 88, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 14, legge 8 giugno 1933, n. 629). Non oltre il 31 dicembre 1935 tutte le amministrazioni delle istituzioni, di cui all'art. 191, dovranno inviare al Ministero dell'educazione nazionale copia dello statuto o delle tavole di fondazione, del regolamento di amministrazione, del bilancio dell'anno in corso e dell'inventario dei beni immobili e mobili, pertinenti a ciascuna istituzione. Le amministrazioni delle istituzioni, che manchino di statuto o di regolamento, dovranno presentarne uno schema nel termine indicato nel comma precedente.