(Testo unico-art. 334)
                              Art. 334. 
 
(Art. 88, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 14, legge 8
                        giugno 1933, n. 629). 
 
  Non oltre il  31  dicembre  1935  tutte  le  amministrazioni  delle
istituzioni, di cui  all'art.  191,  dovranno  inviare  al  Ministero
dell'educazione nazionale copia  dello  statuto  o  delle  tavole  di
fondazione,  del  regolamento  di   amministrazione,   del   bilancio
dell'anno in corso e dell'inventario  dei  beni  immobili  e  mobili,
pertinenti  a  ciascuna   istituzione.   Le   amministrazioni   delle
istituzioni, che manchino  di  statuto  o  di  regolamento,  dovranno
presentarne uno schema nel termine indicato nel comma precedente.