(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 363-bis)
                            Art. 363-bis. 
                    (( (Rinvio pregiudiziale). )) 
 
  ((Il giudice di merito puo'  disporre  con  ordinanza,  sentite  le
parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti  alla  Corte  di
cassazione per la risoluzione  di  una  questione  esclusivamente  di
diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 
    1) la questione e' necessaria alla definizione anche parziale del
giudizio e non e' stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 
    2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative; 
    3) la questione e' suscettibile di porsi in numerosi giudizi. 
 
  L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale e' motivata, e  con
riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma  reca
specifica indicazione delle diverse interpretazioni  possibili.  Essa
e' immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed e' comunicata
alle  parti.  Il  procedimento  e'  sospeso  dal  giorno  in  cui  e'
depositata l'ordinanza, salvo il  compimento  degli  atti  urgenti  e
delle attivita' istruttorie  non  dipendenti  dalla  soluzione  della
questione oggetto del rinvio pregiudiziale. 
 
  Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio  pregiudiziale,
entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite  o  alla
sezione semplice per  l'enunciazione  del  principio  di  diritto,  o
dichiara  con  decreto  l'inammissibilita'  della  questione  per  la
mancanza di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma. 
 
  La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia  in
pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico  ministero
e con facolta' per le parti costituite di depositare  brevi  memorie,
nei termini di cui all'articolo 378. 
 
  Con il provvedimento che definisce  la  questione  e'  disposta  la
restituzione degli atti al giudice. 
 
  Il principio di diritto enunciato dalla  Corte  e'  vincolante  nel
procedimento nell'ambito del quale e' stata rimessa la  questione  e,
se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui e' proposta la
medesima domanda tra le stesse parti.)) 
                                                              ((171)) 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto: 
  - (con l'art. 35,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  del  presente
decreto, salvo che non sia diversamente  disposto,  hanno  effetto  a
decorrere  dal  30  giugno  2023  e  si  applicano  ai   procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 30 giugno 2023 si applicano  le  disposizioni  anteriormente
vigenti"; 
  - (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma  7,
le norme di cui al capo III del titolo  III  del  libro  secondo  del
codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,  come
modificate dal presente decreto, si applicano ai  giudizi  introdotti
con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023"; 
  - (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo
363-bis del codice di procedura civile si applicano  ai  procedimenti
di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023".