Art. 363-bis.
(( (Rinvio pregiudiziale). ))
((Il giudice di merito puo' disporre con ordinanza, sentite le
parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di
cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di
diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) la questione e' necessaria alla definizione anche parziale del
giudizio e non e' stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative;
3) la questione e' suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale e' motivata, e con
riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca
specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa
e' immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed e' comunicata
alle parti. Il procedimento e' sospeso dal giorno in cui e'
depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e
delle attivita' istruttorie non dipendenti dalla soluzione della
questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale,
entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla
sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o
dichiara con decreto l'inammissibilita' della questione per la
mancanza di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in
pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero
e con facolta' per le parti costituite di depositare brevi memorie,
nei termini di cui all'articolo 378.
Con il provvedimento che definisce la questione e' disposta la
restituzione degli atti al giudice.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte e' vincolante nel
procedimento nell'ambito del quale e' stata rimessa la questione e,
se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui e' proposta la
medesima domanda tra le stesse parti.))
((171))
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente
decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a
decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente
vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7,
le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del
codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come
modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti
con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023";
- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo
363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti
di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023".