(Codice della navigazione-art. 550)
                              Art. 550. 
               (Surrogazione del creditore perdente). 
 
  Il creditore che ha privilegio sopra una o piu'  cose,  qualora  si
trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto  sul  loro
prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda
ad altre cose dello stesso debitore, puo' surrogarsi  nel  privilegio
spettante al creditore  soddisfatto,  con  preferenza  sui  creditori
aventi privilegio di grado inferiore. 
 
  Lo stesso diritto spetta ai  creditori  perdenti  in  seguito  alla
detta surrogazione.