Art. 550.
(Surrogazione del creditore perdente).
Il creditore che ha privilegio sopra una o piu' cose, qualora si
trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro
prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda
ad altre cose dello stesso debitore, puo' surrogarsi nel privilegio
spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori
aventi privilegio di grado inferiore.
Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla
detta surrogazione.