(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 483)
                              Art. 483. 
 (Proroga del termine per il deposito della dichiarazione di valore) 

 
  L'istanza  di  proroga  del   termine   gia'   fissato   ai   sensi
dell'articolo 621 del codice dal presidente del  tribunale  in  tempo
successivo alla domanda di limitazione, si  propone  con  ricorso  al
presidente del tribunale ovvero al giudice  designato  se  questo  e'
stato gia' nominato. Il presidente o il  giudice  accoglie  l'istanza
con ordinanza non impugnabile, ovvero  rimette  le  parti  avanti  il
collegio.