(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 485)
                              Art. 485. 
                        (Vendita della nave) 

 
  Insieme con la istanza di autorizzazione a vendere la nave, di  cui
all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare, nella  forma
dei depositi giudiziari, l'importo approssimativo  delle  spese  e  i
documenti necessari per la vendita. 
  La vendita si fa per contanti, secondo le modalita' prescritte  dai
primi tre commi dell'articolo 659 del codice, e la somma ricavata  e'
immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata  nelle
forme dei depositi giudiziari. 
  Il processo verbale di vendita e' fatto registrare ed e'  trasmesso
dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave per essere  reso
pubblico a norma dell'articolo 256 del codice; di esso e' dato avviso
ai creditori ipotecari.