(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 486)
                              Art. 486. 
                       (Cessione dei proventi) 

 
  Insieme con l'istanza di autorizzazione alla cessione dei proventi,
di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare  nelle
forme dei depositi giudiziari i proventi gia' esatti, i  documenti  e
l'approssimativo importo delle spese  necessarie  per  l'esazione  di
quelli non ancora riscossi. 
  Il giudice designato, se accoglie l'istanza, consegna i documenti e
fa  versare  un  acconto  per  spese,  da   prelevarsi   sull'importo
depositato  dall'armatore,  al   liquidatore,   il   quale   provvede
all'esazione dei proventi nel termine stabilito. 
  Le somme corrispondenti ai proventi  esatti  dal  liquidatore  sono
immediatamente depositate dal cancelliere nelle  forme  dei  depositi
giudiziari: il giudice designato dispone  che  sia  dato  avviso  dei
depositi  ai  creditori  ipotecari,  se  questi  hanno  diritto  alla
distribuzione. 
  Il liquidatore  non  puo'  esercitare  la  ritenzione  sulle  somme
riscosse per il compenso  e  per  le  spese,  ma  puo'  chiederne  la
liquidazione al giudice designato, il quale vi provvede con  decreto,
che costituisce titolo esecutivo contro  l'armatore  per  l'eccedenza
sulle somme preventivamente depositate. 
  Il  liquidatore  esegue  la   esazione   a   rischio   e   pericolo
dell'armatore.