Art. 291. (Art. 78 del Testo Unico) APPROVAZIONE I vetri stratificati che possono essere impiegati in ogni posizione compreso il parabrezza, debbono superare, ai fini dell'approvazione del tipo, le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299, 300 e 301. I vetri stratificati che possono essere impiegati in qualsiasi posizione ad esclusione del parabrezza debbono superare le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299 e 300. I vetri temprati che possono essere usati in tutte le posizioni ad esclusione del parabrezza debbono superare le prove indicate negli articoli 293, 296, 297 e 298. Le modalita' per l'esecuzione delle prove seno fissate dal Ministro per i trasporti. Su ogni esemplare di vetro approvato debbono essere indicati in maniera chiara e indelebile, e facilmente leggibile quando e' montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione.