Art. 293. (Art. 78 del Testo Unico) PROVA DI TRASMISSIONE DELLA LUCE Al fine di accertare la trasmissione della luce, deve essere effettuata sul vetro una misura di trasmissione per incidenza normale con luce corrispondente a temperatura da colore di 2848° K. La trasmissione deve essere non inferiore al 70%. Per i vetri soggetti alla prova di esposizione alla radiazione ultravioletta di cui all'art. 292, la misura deve essere effettuata sia prima che dopo la prova stessa. Per i vetri che possono essere impiegati per parabrezza la misura di trasmissione deve essere effettuata anche con luce rossa e con luce arancione rispondenti alle prescrizioni per l'impiego di detti colori nei dispositivi di segnalazione visiva. La trasmissione deve essere non inferiore al 70% e non deve manifestarsi una apprezzabile alterazione del colore.