(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 302)
                 Art. 302. (Art. 78 del Testo Unico) 
                        VETRI DI TIPO DIVERSO 

 
  Possono essere considerati vetri di sicurezza anche quelli ottenuti
con sostanze diverse da quelle indicate  negli  articoli  precedenti,
purche' rispondano ai requisiti stabiliti negli articoli medesimi.