(Regolamento-art. 506)
 
                              Art. 506. 
 
  L'importare delle ritenute sui pagamenti di spese  non  autorizzate
con ruoli di spese fisse deve risultare  dai  mandati  ed  ordini  di
pagamento o dai buoni sopra  mandati  a  disposizione,  distintamente
dalla somma da pagare, ed  essere  introitato  dalle  tesorerie  come
entrata dello Stato a favore della competente Amministrazione. 
 
  Gli ordini di pagamento di spese autorizzate  con  ruoli  di  spese
fisse debbono essere emessi soltanto per la somma  effettivamente  da
pagare a' creditori. 
 
  Le  ritenute  su  tali  pagamenti  con  ruoli  vanno  liquidate  ed
accertate dalle rispettive Amministrazioni centrali, le quali in base
ai conti correnti da esse tenuti riassumono nei mesi di gennaio e  di
luglio, in una nota  d'imputazione  distintamente  per  capitolo,  la
totalita' delle diverse ritenute in conto entrate dello Stato, dovute
in ragione dei pagamenti effettuati  e  risultanti  dai  detti  conti
correnti  pel  semestre  precedente;  ed  inviano  tale   nota,   col
corrispondente mandato di pagamento a favore del tesoro,  alla  Corte
dei conti. Questa  riconosciuta  l'esattezza  della  liquidazione  di
dette ritenute, rimanda la nota ed il mandato col proprio visto  alla
Direzione generale del tesoro per ammetterlo a  pagamento  giusta  il
disposto dell'art. 344. 
 
  All'appoggio di questa nota e del relativo  mandato,  la  tesoreria
della provincia in cui  risiede  la  Direzione  generale  del  tesoro
eseguisce le operazioni  di  entrata  e  di  uscita  delle  anzidette
ritenute.