Art. 506. L'importare delle ritenute sui pagamenti di spese non autorizzate con ruoli di spese fisse deve risultare dai mandati ed ordini di pagamento o dai buoni sopra mandati a disposizione, distintamente dalla somma da pagare, ed essere introitato dalle tesorerie come entrata dello Stato a favore della competente Amministrazione. Gli ordini di pagamento di spese autorizzate con ruoli di spese fisse debbono essere emessi soltanto per la somma effettivamente da pagare a' creditori. Le ritenute su tali pagamenti con ruoli vanno liquidate ed accertate dalle rispettive Amministrazioni centrali, le quali in base ai conti correnti da esse tenuti riassumono nei mesi di gennaio e di luglio, in una nota d'imputazione distintamente per capitolo, la totalita' delle diverse ritenute in conto entrate dello Stato, dovute in ragione dei pagamenti effettuati e risultanti dai detti conti correnti pel semestre precedente; ed inviano tale nota, col corrispondente mandato di pagamento a favore del tesoro, alla Corte dei conti. Questa riconosciuta l'esattezza della liquidazione di dette ritenute, rimanda la nota ed il mandato col proprio visto alla Direzione generale del tesoro per ammetterlo a pagamento giusta il disposto dell'art. 344. All'appoggio di questa nota e del relativo mandato, la tesoreria della provincia in cui risiede la Direzione generale del tesoro eseguisce le operazioni di entrata e di uscita delle anzidette ritenute.