Art. 507. Le ritenute per debito verso lo Stato, od a favore di terzi per effetto di assegnazione giudiziale, e quelle derivanti da decreti dell'Autorita' competente per punizioni, multe o per non prestata cauzione, saranno computate in meno sui mandati, ordini o buoni che si spediscono a favore degli impiegati, pensionati ed assegnatari o creditori della spesa. Per le ritenute derivanti da assegnazioni giudiziarie si spediranno mandati od ordini appositi a favore dei creditori sequestrati, e per le ritenute in conti di debiti verso lo Stato si emetteranno mandati od ordini speciali, commutabili in quietanza di entrata a favore dell'amministrazione competente. Per le ritenute dipendenti da pene pecuniarie o da non prestata cauzione, l'importare delle ritenute medesime, in relazione a quanto e' prescritto all'art. 410, costituisce una economia del rispettivo capitolo, e non viene introitato come entrata dello Stato.