(Regolamento-art. 507)
 
                              Art. 507. 
 
  Le ritenute per debito verso lo Stato, od a  favore  di  terzi  per
effetto di assegnazione giudiziale, e  quelle  derivanti  da  decreti
dell'Autorita' competente per punizioni, multe  o  per  non  prestata
cauzione, saranno computate in meno sui mandati, ordini o  buoni  che
si spediscono a favore degli impiegati, pensionati ed  assegnatari  o
creditori della spesa. 
 
  Per le ritenute derivanti da assegnazioni giudiziarie si spediranno
mandati od ordini appositi a favore dei creditori sequestrati, e  per
le ritenute in conti di debiti verso lo Stato si emetteranno  mandati
od ordini speciali, commutabili in  quietanza  di  entrata  a  favore
dell'amministrazione competente. 
 
  Per le ritenute dipendenti da pene pecuniarie  o  da  non  prestata
cauzione, l'importare delle ritenute medesime, in relazione a  quanto
e' prescritto all'art. 410, costituisce una economia  del  rispettivo
capitolo, e non viene introitato come entrata dello Stato.