(Regolamento-art. 508)
 
                              Art. 508. 
 
  Delle ritenute sugli assegnamenti che vengono pagati  da  ufficiali
delegati su mandati di anticipazione, si tien conto  nel  mandato  di
saldo che occorresse spedire quando i pagamenti abbiano  superato  le
fatte anticipazioni. 
 
  Se il conto degli ufficiali bilanciasse, per cui non fosse luogo  a
pagamento di alcuna somma a saldo,  saranno  spediti  in  favore  del
Tesoro altri mandati per le sole somme delle  ritenute  che  sono  da
introitarsi come entrate dello Stato. 
 
  L'ammontare delle  ritenute  stesse  puo'  anch'essere  versato  al
tesoro, qualora l'Amministrazione lo giudichi opportuno, a misura che
avvengono i  pagamenti;  nel  qual  caso  le  relative  quietanze  di
tesoreria saranno alligate al rendiconto dell'ufficiale delegato.