Art. 508. Delle ritenute sugli assegnamenti che vengono pagati da ufficiali delegati su mandati di anticipazione, si tien conto nel mandato di saldo che occorresse spedire quando i pagamenti abbiano superato le fatte anticipazioni. Se il conto degli ufficiali bilanciasse, per cui non fosse luogo a pagamento di alcuna somma a saldo, saranno spediti in favore del Tesoro altri mandati per le sole somme delle ritenute che sono da introitarsi come entrate dello Stato. L'ammontare delle ritenute stesse puo' anch'essere versato al tesoro, qualora l'Amministrazione lo giudichi opportuno, a misura che avvengono i pagamenti; nel qual caso le relative quietanze di tesoreria saranno alligate al rendiconto dell'ufficiale delegato.