Art. 510. I tesorieri, i controllori, le Intendenze di finanza e la Direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale, terranno conto nei loro registri delle ritenute fatte su mandati, ordini e buoni pagati; ed alla fine d'ogni mese ne effettueranno vicendevole riscontro per accertare l'esattezza dei risultamenti, che costituiscono l'importare da introitarsi come entrata dello Stato.