(Regolamento-art. 510)
 
                              Art. 510. 
 
  I tesorieri, i controllori, le Intendenze di finanza e la Direzione
generale del tesoro per la tesoreria  centrale,  terranno  conto  nei
loro registri delle ritenute fatte su mandati, ordini e buoni pagati;
ed alla fine d'ogni mese ne effettueranno vicendevole  riscontro  per
accertare l'esattezza dei risultamenti, che costituiscono l'importare
da introitarsi come entrata dello Stato.