Art. 511. Qualora dopo l'introito delle ritenute si rilevasse essere incorso errore nel computo delle somme per le quali furono spedite le quietanze d'entrata, della somma in piu' od in meno introitata, sara' tenuto conto nel versamento delle ritenzioni del mese in cui si scoperse l'errore, ed a tergo delle quietanze da spedirsi per le medesime ne sara' data ragione mediante annotazione. Se invece l'errore si verificasse nella cifra delle ritenute dimostrata sui mandati od ordini di pagamento, si fara' la compensazione sul primo mandato ed ordine che fosse da spedirsi a favore del creditore; altrimenti si provvedera', a seconda del caso, o pel ricupero della somma ritenuta in meno, o per la restituzione, mediante mandato od ordine, della somma ritenuta in piu'.