(Regolamento-art. 511)
 
                              Art. 511. 
 
  Qualora dopo l'introito delle ritenute si rilevasse essere  incorso
errore nel computo  delle  somme  per  le  quali  furono  spedite  le
quietanze d'entrata, della somma in piu' od in meno introitata, sara'
tenuto conto nel versamento delle  ritenzioni  del  mese  in  cui  si
scoperse l'errore, ed a tergo delle  quietanze  da  spedirsi  per  le
medesime ne sara' data ragione mediante annotazione. 
 
  Se invece  l'errore  si  verificasse  nella  cifra  delle  ritenute
dimostrata  sui  mandati  od  ordini  di  pagamento,  si   fara'   la
compensazione sul primo mandato ed ordine che  fosse  da  spedirsi  a
favore del creditore; altrimenti si provvedera', a seconda del  caso,
o pel ricupero della somma ritenuta in meno, o per  la  restituzione,
mediante mandato od ordine, della somma ritenuta in piu'.