(Allegato-art. 155)
 
                              Art. 155. 
 
                        (Ambito di attivita') 
 
  1.  I  consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta  fuori   sede
svolgono i compiti e assolvono gli obblighi loro demandati  ai  sensi
delle disposizioni disciplinanti l'attivita' dei soggetti  abilitati,
sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.