(Allegato-art. 158)
 
                              Art. 158. 
 
                 (Regole generali di comportamento) 
 
  1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  devono
comportarsi con diligenza, correttezza  e  trasparenza.  Essi  devono
osservare le disposizioni legislative e regolamentari  relative  alla
loro attivita', ivi incluse le disposizioni  adottate  dall'Organismo
ai sensi dell'articolo 139 e a quella della  categoria  del  soggetto
abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre  rispettare  le
procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico. 
 
  2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta  fuori  sede  sono
tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni  acquisite  dai
clienti o dai potenziali clienti o  di  cui  comunque  dispongano  in
ragione della propria attivita', salvo che nei confronti del soggetto
per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e  attivita'
di  investimento,  strumenti  finanziari  o  prodotti  sono  offerti,
nonche' nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico,  e
in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne  consenta  la
rivelazione. E' comunque vietato l'uso  delle  suddette  informazioni
per interessi diversi da quelli strettamente professionali.