Art. 158. (Regole generali di comportamento) 1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attivita', ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo ai sensi dell'articolo 139 e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico. 2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attivita', salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attivita' di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonche' nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.