Art. 159. (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti) 1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede: a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonche' il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico; b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4. 2. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati. 3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta. 4. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede verifica l'identita' del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto. 5. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede puo' ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente: a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attivita' di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilita'; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attivita' di investimento oggetto di offerta. 6. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non puo' ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento. 7. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non puo' utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che: a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso; b) l'utilizzo avvenga con modalita' tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso; c) l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi. 8. Per gli iscritti all'albo operanti sotto supervisione, si applicano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 81, comma 1, lettera f).