(Allegato-art. 159)
 
                              Art. 159. 
 
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti  o
                       dei potenziali clienti) 
 
  1.  Al  momento  del  primo  contatto,  il  consulente  finanziario
abilitato all'offerta fuori sede: 
 
  a) consegna al  cliente  o  al  potenziale  cliente  copia  di  una
dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da  cui  risultino  gli
elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi  di  iscrizione
all'albo e i dati anagrafici  del  consulente  finanziario  abilitato
all'offerta fuori sede, nonche' il domicilio al quale indirizzare  la
dichiarazione di recesso prevista  dall'articolo  30,  comma  6,  del
Testo Unico; 
 
  b) consegna al  cliente  o  al  potenziale  cliente  copia  di  una
comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4. 
 
  2. Il  consulente  finanziario  abilitato  all'offerta  fuori  sede
consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione  di  cui
al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in  essa
riportati. 
 
  3. Il  consulente  finanziario  abilitato  all'offerta  fuori  sede
assolve gli obblighi informativi nei  confronti  del  cliente  o  del
potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente  e  verifica  che  lo
stesso abbia compreso le caratteristiche  essenziali  dell'operazione
proposta. 
 
  4. Il  consulente  finanziario  abilitato  all'offerta  fuori  sede
verifica l'identita' del cliente o del potenziale cliente,  prima  di
raccoglierne le  sottoscrizioni  o  le  disposizioni.  Il  consulente
rilascia al cliente o al  potenziale  cliente  copia  dei  contratti,
delle disposizioni e  di  ogni  altro  atto  o  documento  da  questo
sottoscritto. 
 
  5. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede  puo'
ricevere dal cliente o dal potenziale  cliente,  per  la  conseguente
immediata trasmissione, esclusivamente: 
 
  a) assegni bancari o postali, assegni circolari  o  vaglia  postali
intestati o girati al soggetto abilitato per conto  del  quale  opera
ovvero al  soggetto  i  cui  servizi  e  attivita'  di  investimento,
strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di  clausola  di
non trasferibilita'; 
 
  b) ordini di  bonifico  e  documenti  similari  che  abbiano  quale
beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; 
 
  c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati
a  favore  del  soggetto  che  presta  il  servizio  e  attivita'  di
investimento oggetto di offerta. 
 
  6. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori  sede  non
puo' ricevere dal cliente o dal potenziale cliente  alcuna  forma  di
compenso ovvero di finanziamento. 
 
  7. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori  sede  non
puo' utilizzare  i  codici  di  accesso  telematico  ai  rapporti  di
pertinenza del  cliente  o  del  potenziale  cliente  o  comunque  al
medesimo   collegati,    salvo    che    il    contratto    stipulato
dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che: 
 
  a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto  del
cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso; 
 
  b)  l'utilizzo  avvenga  con  modalita'  tali  da  far   constatare
all'intermediario  l'impiego  dei  codici  da  parte  del  consulente
stesso; 
 
  c)  l'utilizzo  da  parte  del  consulente  comporti   l'automatica
disabilitazione dei codici stessi. 
 
  8. Per  gli  iscritti  all'albo  operanti  sotto  supervisione,  si
applicano gli obblighi informativi previsti dall'articolo  81,  comma
1, lettera f).