(Allegato-art. 160)
 
                              Art. 160. 
 
                (Conservazione della documentazione) 
 
  1. Il consulente finanziario abilitato all'offerta  fuori  sede  e'
tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni,  nel  luogo
comunicato  ai  sensi  dell'articolo  153,   copia   della   seguente
documentazione: 
 
  a) contratti e altri documenti sottoscritti fuori sede dai  clienti
o dai potenziali clienti per suo tramite; 
 
  b) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali  il
consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo. 
 
  2. In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui  al
comma 1 puo' essere conservata anche  mediante  supporti  elettronici
durevoli o in altra forma tecnica equivalente, a condizione  che  sia
consentito un agevole recupero  e  una  riproduzione  immutata  della
stessa. 
 
  3. Il termine di cinque anni previsto per  la  conservazione  della
documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse. 
 
  4.  I  documenti  prodotti  in  formato  digitale  possono   essere
conservati dall'intermediario  per  conto  del  quale  il  consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera, a condizione  che
a quest'ultimo sia  consentito  sempre  un  agevole  recupero  e  una
riproduzione immutata degli stessi.