ART. 287
Opzione per l'imposizione dei redditi a favore delle societa'
agricole
(articolo 1, commi 1093 e 1095, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita' limitata e
le societa' cooperative, che rivestono la qualifica di societa'
agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi
dell'articolo 34.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sono dettate le modalita' applicative del
comma 1.