(Testo unico imposte sui redditi-art. 287)
                              ART. 287 
Opzione  per  l'imposizione  dei  redditi  a  favore  delle  societa'
                              agricole 
   (articolo 1, commi 1093 e 1095, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
1. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita'  limitata  e
le societa' cooperative,  che  rivestono  la  qualifica  di  societa'
agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 99, possono optare per l'imposizione dei  redditi  ai  sensi
dell'articolo 34. 
2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, sono dettate le modalita' applicative del
comma 1.