(Testo unico imposte sui redditi-art. 288)
                              ART. 288 
Produzione e cessione di energia elettrica e calorica, di  carburanti
e   prodotti   chimici   di   origine    agroforestale    provenienti
prevalentemente dal fondo,  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli
(articolo 1, commi 423 e 423-bis, legge 23  dicembre  2005,  n.  266;
articolo 5, comma 2-quater, decreto-legge  15  maggio  2024,  n.  63,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101) 
 
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la
produzione e la cessione di energia elettrica  e  calorica  da  fonti
rinnovabili   agroforestali,   sino   a   2.400.000   kWh   anno,   e
fotovoltaiche, sino a 260.000  kWh  anno,  nonche'  di  carburanti  e
prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente
dal fondo,  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli,  costituiscono
attivita' connesse ai sensi  dell'articolo  2135,  terzo  comma,  del
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per  la
produzione di energia, oltre i  limiti  suddetti,  il  reddito  delle
persone fisiche, delle societa' semplici e degli  altri  soggetti  di
cui all'articolo 287, comma 1, e' determinato, ai  fini  IRPEF  ed  e
IRES, applicando all'ammontare  dei  corrispettivi  delle  operazioni
soggette  a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul   valore
aggiunto,   relativamente   alla   componente   riconducibile    alla
valorizzazione  dell'energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota
incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25  per  cento,  fatta
salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi  ordinari,
previa comunicazione all'ufficio secondo le  modalita'  previste  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
novembre 1997, n. 442. 
2. Le attivita' di produzione  e  cessione  di  energia  elettrica  e
calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra  per
la parte eccedente il limite di  agrarieta'  previsto  dal  comma  1,
primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari. 
3. Le disposizioni del comma 2  si  applicano  agli  impianti  i  cui
lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre  2025.
La registrazione come «impianto realizzato» nel sistema nazionale  di
Gestione anagrafica unica degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica   (GAUDI)   da'    prova    dell'avvenuta    installazione,
relativamente ai termini di cui al primo periodo.