ART. 289
Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese
giovanili nell'agricoltura
(articolo 4, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2024, n. 36)
1. I soggetti di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36,
che intraprendono un'attivita' d'impresa hanno la facolta' di optare
per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative
addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base
imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo
d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attivita'
agricole diverse da quelle per le quali il reddito e' determinato
forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 34. L'opzione ha
effetto per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per
i quattro periodi d'imposta successivi.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i
soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre
anni precedenti altra attivita' d'impresa agricola, che siano
regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e
amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che
l'agevolazione non abbia ad a oggetto fattispecie riferibili a casi
di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 2024, n. 36, o a enti di nuova costituzione rispetto a
precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), della medesima legge. Agli adempimenti
europei, nonche' a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti
di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.