(Testo unico imposte sui redditi-art. 289)
                              ART. 289 
Regime fiscale agevolato per  il  primo  insediamento  delle  imprese
                     giovanili nell'agricoltura 
        (articolo 4, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2024, n. 36) 
 
1. I soggetti di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36,
che intraprendono un'attivita' d'impresa hanno la facolta' di  optare
per  un  regime  fiscale  agevolato  consistente  nel  pagamento   di
un'imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi,  delle  relative
addizionali e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
determinata applicando  l'aliquota  del  12,5  per  cento  alla  base
imponibile costituita dal  reddito  d'impresa  prodotto  nel  periodo
d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attivita'
agricole diverse da quelle per le quali  il  reddito  e'  determinato
forfetariamente  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  34.  L'opzione  ha
effetto per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per
i quattro periodi d'imposta successivi. 
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, a  condizione  che  i
soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano  esercitato  nei  tre
anni  precedenti  altra  attivita'  d'impresa  agricola,  che   siano
regolarmente adempiuti gli  obblighi  previdenziali,  assicurativi  e
amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia  e  che
l'agevolazione non abbia ad a oggetto fattispecie riferibili  a  casi
di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge  15
marzo 2024, n.  36,  o  a  enti  di  nuova  costituzione  rispetto  a
precedenti imprese costituite nelle  forme  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettere b) e c),  della  medesima  legge.  Agli  adempimenti
europei, nonche' a quelli relativi al Registro nazionale degli  aiuti
di Stato, provvede il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste.