(Annesso B.7-art. 2)
                             Articolo 2 
Il  materiale  di  propaganda  turistica  beneficia   dell'ammissione
temporanea conformemente all'articolo 2 della  presente  convenzione,
ad eccezione  del  materiale  di  cui  all'articolo  5  del  presente
allegato, per il quale e' accordata la franchigia sui  dazi  e  sulle
tasse all'importazione.