(Protocollo-art. 125)
                              Art. 125 
 
  1. A richiesta di uno Stato membro,  il  Fondo,  nel  quadro  della
regolamentazione prevista dall'art. 127, copre  il  50%  delle  spese
destinate da tale Stato o da  un  organismo  di  diritto  pubblico  a
decorrere dall'entrata in vigore del Trattato: 
    a) ad assicurare ai lavoratori una nuova, occupazione  produttiva
mediante: 
    la rieducazione professionale, 
    le indennita' di nuova sistemazione, 
    b) concedere aiuti ai lavoratori il  cui  lavoro  sia  ridotto  o
sospeso  temporaneamente  in  tutto  o  in  parte,  in  seguito  alla
riconversione dell'impresa verso  altre  produzioni,  per  permettere
loro di conservare lo stesso livello di  retribuzione  in  attesa  di
essere pienamente occupati. 
  2. Il contributo del Fondo alle spese di rieducazione professionale
e' subordinato alla condizione che i lavoratori  disoccupati  abbiano
potuto essere impiegati soltanto in un nuovo genere di lavoro  e  che
abbiano trovato, da sei mesi almeno, un'occupazione produttiva  nella
professione per la quale sono stati rieducati. 
  Il contributo alle indennita' di nuova sistemazione e'  subordinato
alla condizione che i lavoratori disoccupati siano stati costretti  a
cambiare domicilio all'interno della  Comunita'  ed  abbiano  trovato
nella nuova residenza, da almeno sei mesi, un'occupazione produttiva. 
  Il  contributo  concesso  in  favore  dei  lavoratori  in  caso  di
riconversione di un'impresa e' subordinato alle seguenti condizioni: 
    a) che i  lavoratori  in  questione  siano  di  nuovo  pienamente
occupati in tale impresa da almeno sei mesi, 
    b) che il governo interessato abbia in precedenza  presentato  un
progetto elaborato dall'impresa di cui trattasi, relativo a tale 
riconversione e al suo finanziamento, e 
    c)  che  la  Commissione  abbia  concesso   la   sua   preventiva
approvazione a tale progetto di riconversione.