(Convenzione - art. 306)
                            Articolo 306 
                     Ratifica e conferma formale 
La presente Convenzione e' sottoposta alla  ratifica  degli  Stati  e
degli altri soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, b), c), d),  ed  e),
ed alla conferma formale ai sensi  dell'Allegato  IX,  da  parte  dei
soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, f). Gli strumenti di ratifica  e
di conferma formale sono depositati  presso  il  Segretario  generale
delle Nazioni Unite.