Articolo 306 Ratifica e conferma formale La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, b), c), d), ed e), ed alla conferma formale ai sensi dell'Allegato IX, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, f). Gli strumenti di ratifica e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.