(Convenzione - art. 307)
                            Articolo 307 
                              Adesione 
La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli  Stati  e  degli
altri soggetti di cui all'articolo 3O5. L'adesione  dei  soggetti  di
cui all'articolo 3O5, 1, f), e' disciplinata  dall'Allegato  IX.  Gli
strumenti di adesione sono depositati presso il  Segretario  generale
delle Nazioni Unite.