(Convenzione - art. 308)
                            Articolo 308 
                          Entrata in vigore 
   1. La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data del 
deposito del sessantesimo strumento di ratifica o di adesione. 
   2. Per ciascuno  Stato  che  ratifica  o  aderisce  alla  presente
Convenzione dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica o
adesione,  la  Convenzione  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o  di
adesione, fatto salvo il numero 1. 
   3. L'Assemblea dell'Autorita' si riunisce alla data di entrata  in
vigore della  presente  Convenzione  ed  elegge  il  Consiglio  della
Autorita'. Il primo Consiglio e' costituito in modo  compatibile  con
gli scopi indicati nell'articolo 161,  se  le  disposizioni  di  tale
articolo non possono essere strettamente applicate. 
   4.  Le  norme,  i  regolamenti  e  le  procedure  elaborati  dalla
Commissione preparatoria si applicano provvisoriamente in attesa  che
vengano  ufficialmente  adottati  dall'Autorita'  conformemente  alla
parte XI. 
   5.  L'Autorita'  ed  i  suoi  organi  operano  conformemente  alla
risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto
del mare, relativa agli investimenti preparatori, ed  alle  decisioni
adottate dalla  Commissione  preparatoria  in  applicazione  di  tale
risoluzione.