(Convenzione - art. 310)
                            Articolo 310 
                            Dichiarazioni 
   L'articolo 3O9 non vieta ad uno Stato, nel momento in  cui  firma,
ratifica od aderisce alla presente Convenzione, di  effettuare  delle
dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o  la  denominazione,  in
particolare allo  scopo  di  armonizzare  le  sue  leggi  ed  i  suoi
regolamenti  con  le  disposizioni  della  presente  Convenzione,   a
condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere  od
a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della  presente
Convenzione nella loro applicazione a tale Stato.