Articolo 311 Rapporti con altre convenzioni ed accordi internazionali 1. La presente Convenzione prevale, tra gli Stati contraenti, sulle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul diritto del mare. 2. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti che derivano da altri accordi compatibili con la presente Convenzione e che non pregiudicano il godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti o l'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. 3. Due o piu' Stati contraenti possono concludere degli accordi che modificano o sospendono l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e che si applicano soltanto alle loro mutue relazioni, a condizione che detti accordi non riguardino disposizioni della Convenzione la cui deroga e' incompatibile con la effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione ed a condizione, inoltre, che detti accordi non influiscano sull'applicazione dei principi fondamentali enunciati dalla Convenzione e che le disposizioni di detti accordi non influiscano ne' sul godimento da parte di altri Stati contraenti dei loro diritti ne' sull'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. 4. Gli Stati contraenti che intendono concludere uno degli accordi previsti al numero 3 comunicano agli altri Stati contraenti, tramite il depositario della presente Convenzione, la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche o la sospensione dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione che la conclusione di tale accordo comporta. 5. Il presente articolo non influisce sugli accordi internazionali espressamente autorizzati o mantenuti in vigore da altri articoli della presente Convenzione. 6. Gli Stati contraenti convengono che nessuna modifica deve essere portata al principio fondamentale relativo al patrimonio comune dell'umanita' enunciato dall'articolo 136 e che essi non diverranno contraenti di alcun accordo che deroghi a detto principio.