(Convenzione - art. 311)
                            Articolo 311 
      Rapporti con altre convenzioni ed accordi internazionali 
   1. La presente Convenzione  prevale,  tra  gli  Stati  contraenti,
sulle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul diritto del mare. 
   2. La presente Convenzione non modifica i diritti e  gli  obblighi
degli Stati contraenti che derivano da altri accordi compatibili  con
la presente Convenzione e che non pregiudicano il godimento da  parte
degli altri Stati contraenti dei loro diritti o  l'adempimento  degli
obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. 
   3. Due o piu' Stati contraenti possono  concludere  degli  accordi
che modificano o sospendono l'applicazione delle  disposizioni  della
presente Convenzione e che si  applicano  soltanto  alle  loro  mutue
relazioni, a condizione che detti accordi non riguardino disposizioni
della Convenzione la cui deroga e'  incompatibile  con  la  effettiva
realizzazione dell'oggetto e dello scopo della  presente  Convenzione
ed  a  condizione,  inoltre,  che  detti  accordi   non   influiscano
sull'applicazione   dei   principi   fondamentali   enunciati   dalla
Convenzione e che le disposizioni di detti  accordi  non  influiscano
ne' sul godimento da parte di altri Stati contraenti dei loro diritti
ne' sull'adempimento degli obblighi  loro  derivanti  dalla  presente
Convenzione. 
   4. Gli Stati contraenti che intendono concludere uno degli accordi
previsti al numero 3 comunicano agli altri Stati contraenti,  tramite
il depositario della presente  Convenzione,  la  loro  intenzione  di
concludere   l'accordo   e   le   modifiche    o    la    sospensione
dell'applicazione  delle  disposizioni  della  Convenzione   che   la
conclusione di tale accordo comporta. 
   5. Il presente articolo non influisce sugli accordi internazionali
espressamente autorizzati o mantenuti in  vigore  da  altri  articoli
della presente Convenzione. 
   6. Gli Stati  contraenti  convengono  che  nessuna  modifica  deve
essere portata  al  principio  fondamentale  relativo  al  patrimonio
comune dell'umanita' enunciato  dall'articolo  136  e  che  essi  non
diverranno contraenti di alcun accordo che deroghi a detto principio.