(Convenzione - art. 312)
                            Articolo 312 
                             Emendamenti 
   1. Al termine di un periodo di 1O anni a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  Convenzione,  uno  Stato  contrente
puo'  proporre,  con  comunicazione  scritta  diretta  al  Segretario
generale  delle  Nazioni  Unite,  degli  specifici  emendamenti  alla
presente  Convenzione,  purche'  essi  non  riguardino  le  attivita'
esercitate nell'Area, e richiedere la convocazione di una  conferenza
per esaminare gli emendamenti cosi' proposti. Il Segretario  generale
trasmette detta comunicazione a tutti gli Stati contraenti.  Se,  nei
12 mesi successivi alla data  di  trasmissione  della  comunicazione,
almeno la meta' degli Stati contraenti da' risposta  favorevole  alla
richiesta, il Segretario generale convoca la Conferenza. 
   2. La procedura di  adozione  delle  decisioni  applicabile  nella
conferenza per gli emendamenti, e'  la  stessa  seguita  dalla  terza
Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto  del  mare,  salvo  quanto
altrimenti deciso dalla conferenza. La conferenza dovrebbe tentare in
ogni modo di raggiungere un accordo sugli emendamenti per consenso  e
non dovrebbe esservi alcuna votazione sugli emendamenti  finche'  non
si sia esaurito ogni tentativo di raggiungere il consenso.