(Convenzione - art. 313)
                            Articolo 313 
               Emendamenti con procedura semplificata 
   1. Uno Stato contraente puo' proporre, con  comunicazione  scritta
diretta al Segretario generale delle Nazioni  Unite,  un  emendamento
alla presente Convenzione, diverso da un  emendamento  relativo  alle
attivita' esercitate nell'Area,  da  adottare  secondo  la  procedura
semplificata prevista dal presente articolo, senza la convocazione di
una conferenza. Il Segretario generale diffonde  la  comunicazione  a
tutti gli Stati contraenti. 
   2. Se, entro un periodo di 12 mesi dalla data di diffusione  della
comunicazione,    uno    Stato    contraente    presenta    obiezioni
all'emendamento avanzato od alla proposta  di  adottarlo  secondo  la
procedura semplificata, l'emendamento  e'  considerato  respinto.  Il
Segretario generale ne invia  immediatamente  notifica  a  tutti  gli
Stati contraenti. 
   3. Se, 12 mesi dopo la data  di  diffusione  della  comunicazione,
nessuno Stato  contraente  ha  presentato  obiezioni  all'emendamento
avanzato  od  alla  proposta  di  adottarlo  secondo   la   procedura
semplificata, l'emendamento  proposto  e'  considerato  adottato.  Il
Segretario generale ne invia notifica a tutti gli Stati contraenti.