(Convenzione - art. 314)
                            Articolo 314 
Emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione  riguardanti
          esclusivamente le attivita' esercitate nell'Area 
   1. Uno Stato contraente puo' proporre, con  comunicazione  scritta
diretta al Segretario generale dell'Autorita',  un  emendamento  alle
disposizioni della presente Convenzione riguardante esclusivamente le
attivita'  esercitate  nell'Area,  comprese  le  disposizioni   della
sezione 4 dell'Allegato VI.  Il  Segretario  generale  diffonde  tale
comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Una volta  approvato  dal
Consiglio,   l'emendamento   proposto,    deve    essere    approvato
dall'Assemblea. I  rappresentanti  degli  Stati  contraenti  in  tali
organi sono  muniti  dei  pieni  poteri  per  esaminare  e  approvare
l'emendamento proposto. L'emendamento proposto,  come  approvato  dal
Consiglio e dalla Assemblea, e' considerato adottato. 
   2. Prima di approvare un emendamento ai sensi  del  numero  1,  il
Consiglio e l'Assemblea si accertano  che  esso  non  pregiudichi  il
sistema di esplorazione e sfruttamento delle  risorse  dell'Area,  in
attesa della Conferenza di revisione conformemente all'articolo 155.