(Convenzione - art. 315)
                            Articolo 315 
    Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti 
   1. Gli emendamenti della presente Convenzione, una volta adottati,
sono aperti alla firma degli Stati contraenti per 12 mesi dalla  data
di adozione, nella sede delle Nazioni Unite a New York, salvo che gli
stessi emendamenti non dispongano diversamente. 
   2.  Gli  articoli  3O6,  3O7  e  32O  si  applicano  a  tutti  gli
emendamenti della presente Convenzione.