Articolo 315 Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti 1. Gli emendamenti della presente Convenzione, una volta adottati, sono aperti alla firma degli Stati contraenti per 12 mesi dalla data di adozione, nella sede delle Nazioni Unite a New York, salvo che gli stessi emendamenti non dispongano diversamente. 2. Gli articoli 3O6, 3O7 e 32O si applicano a tutti gli emendamenti della presente Convenzione.