(Convenzione - art. 316)
                            Articolo 316 
                 Entrata in vigore degli emendamenti 
   1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, fatta eccezione  per
quelli previsti  al  numero  5,  entrano  in  vigore  per  gli  Stati
contraenti, che li hanno ratificati o vi hanno aderito, il trentesimo
giorno successivo al  deposito  degli  strumenti  di  ratifica  o  di
adesione  di  due  terzi  degli  Stati  contraenti  o  di  60   Stati
contraenti, a seconda di quale dei due numeri sia il  maggiore.  Tali
emendamenti non incidono ne' sul godimento da parte degli altri Stati
contraenti dei loro diritti ne' sull'adempimento dei loro obblighi ai
sensi della presente Convenzione. 
   2. Un emendamento puo' prevedere che  la  sua  entrata  in  vigore
richieda un numero di ratifiche o di adesioni  piu'  alto  di  quello
richiesto dal presente articolo. 
   3. Per ciascuno Stato contraente che ha ratificato o ha aderito ad
un emendamento previsto al numero 1, dopo il deposito  del  richiesto
numero di strumenti di ratifica o di adesione, l'emendamento entra in
vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del suo  strumento
di ratifica o di adesione. 
   4. Ogni Stato che diviene contraente  della  presente  Convenzione
dopo l'entrata in vigore di un emendamento, conformemente  al  numero
1, deve essere  considerato,  salvo  manifestazione  di  una  diversa
volonta' da parte di tale Stato, come: 
   a) contraente della presente Convenzione cosi' emendata; e 
   b) contraente della Convenzione non emendata nei  confronti  degli
Stati contraenti non vincolati dall'emendamento. 
   5.  Gli  emendamenti  riguardanti  esclusivamente   le   attivita'
esercitate nell'Area e gli emendamenti  all'Allegato  VI  entrano  in
vigore per tutti gli Stati contraenti un anno dopo il deposito  degli
strumenti di ratifica o di adesione da  parte  di  tre  quarti  degli
Stati contraenti. 
   6. Ogni Stato che diventa contraente  della  presente  Convenzione
dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al numero 5,
e' considerato contraente della presente Convenzione cosi' emendata.