(Convenzione - art. 317)
                            Articolo 317 
                              Denuncia 
   1. Uno Stato contraente puo' denunciare la  presente  Convenzione,
mediante notifica scritta indirizzata al  Segretario  generale  delle
Nazioni Unite, ed indicare le sue motivazioni. La mancata indicazione
delle motivazioni non  incide  sulla  validita'  della  denuncia.  La
denuncia ha effetto  un  anno  dopo  la  data  di  ricevimento  della
notifica, salvo che la notifica non preveda un termine piu' lungo. 
   2. La denuncia non libera uno Stato dagli  obblighi  finanziari  e
contrattuali   assunti   quando   era   contraente   della   presente
Convenzione,  cosi'  come  non  pregiudica  i  diritti,  obblighi   e
situazioni giuridiche di  tale  Stato  create  dall'esecuzione  della
presente Convenzione prima che questa cessi di essere in  vigore  per
quello Stato. 
   3. La denuncia non incide in alcun modo sul dovere di  ogni  Stato
contraente di adempiere a tutti gli obblighi contenuti nella presente
Convenzione  ai  quali  sarebbe  sottoposto  in  forza  del   diritto
internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione.