Articolo 319 Depositario 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il depositario della presente Convenzione e degli emendamenti della stessa. 2. In aggiunta alle sue funzioni di depositario il Segretario generale: a) fa rapporto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorita' ed alle organizzazioni internazionali competenti sulle questioni di carattere generale che sono sorte a proposito della presente Convenzione; b) notifica all'Autorita' le ratifiche, conferme formali ed adesioni alla presente Convenzione e gli emendamenti alla stessa, nonche' le denunce della presente Convenzione; c) notifica agli Stati contraenti gli accordi conclusi conformemente all'articolo 311, 4; d) diffonde tra gli Stati contraenti, per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti adottati conformemente alla presente Convenzione; e) convoca le riunioni necessarie degli Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione. 3. a) Il Segretario generale trasmette inoltre agli osservatori di cui all'articolo 156: i) i rapporti previsti al numero 2, lettera a) ii) le notifiche previste al numero 2, b) e c); e iii) i testi degli emendamenti previsti al numero 2, d), per loro informazione. b) Il Segretario generale invita, inoltre, quegli osservatori a partecipare in tale qualita' alle riunioni degli Stati contraenti di cui al numero 2, c).