(Convenzione - art. 319)
                            Articolo 319 
                             Depositario 
   1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite  e'  il  depositario
della presente Convenzione e degli emendamenti della stessa. 
   2. In aggiunta alle sue  funzioni  di  depositario  il  Segretario
generale: 
   a) fa rapporto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorita' ed alle
organizzazioni internazionali competenti sulle questioni di carattere
generale che sono sorte a proposito della presente Convenzione; 
   b)  notifica  all'Autorita'  le  ratifiche,  conferme  formali  ed
adesioni alla presente Convenzione e  gli  emendamenti  alla  stessa,
nonche' le denunce della presente Convenzione; 
   c)  notifica  agli   Stati   contraenti   gli   accordi   conclusi
conformemente all'articolo 311, 4; 
   d)  diffonde  tra  gli  Stati  contraenti,  per  la   ratifica   o
l'adesione, gli  emendamenti  adottati  conformemente  alla  presente
Convenzione; 
   e)  convoca  le  riunioni  necessarie   degli   Stati   contraenti
conformemente alla presente Convenzione. 
   3. a) Il Segretario generale trasmette inoltre agli osservatori di
cui all'articolo 156: 
       i) i rapporti previsti al numero 2, lettera a) 
      ii) le notifiche previste al numero 2, b) e c); e 
     iii) i testi degli emendamenti previsti al  numero  2,  d),  per
loro informazione. 
   b) Il Segretario generale invita, inoltre,  quegli  osservatori  a
partecipare in tale qualita' alle riunioni degli Stati contraenti  di
cui al numero 2, c).