(Allegato II.12-art. 37)
                            Articolo 37. 
Requisiti  degli  altri  soggetti  abilitati  in  forza  del  diritto
nazionale  a  offrire  sul  mercato  servizi  di  ingegneria   e   di
                            architettura. 
 
1. Ai fini della partecipazione alle  procedure  di  affidamento  dei
servizi  attinenti   all'architettura   e   all'ingegneria   di   cui
all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e),
del  predetto  articolo  sono  tenuti  a  ricomprendere  nell'oggetto
sociale  le  prestazioni  di  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria. 
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a: 
a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma  comprendente  le
persone  direttamente  impiegate  nello   svolgimento   di   funzioni
professionali e tecniche, nonche' di  controllo  della  qualita'  con
l'indicazione  delle   specifiche   competenze   e   responsabilita',
includendo, tenuto conto della propria natura giuridica: 
1) legale rappresentante; 
2) amministratori; 
3) soci, soci fondatori, associati; 
4) dipendenti; 
5) consulenti su base annua, muniti di partita  IVA,  che  firmano  i
progetti, o i rapporti  di  verifica  dei  progetti,  o  fanno  parte
dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei  confronti
dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al  50  per  cento
del proprio fatturato  annuo,  risultante  dall'ultima  dichiarazione
IVA; 
b) disporre di almeno un direttore  tecnico,  formalmente  consultato
dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per  la
definizione  degli  indirizzi  strategici  dei  medesimi,  e  per  la
partecipazione a gare per l'affidamento di servizi  di  ingegneria  e
architettura,  con  funzioni  di  collaborazione  e  controllo  delle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. 
3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in
possesso dei seguenti requisiti: 
a) laurea in ingegneria o architettura o in  una  disciplina  tecnica
attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare; 
b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci  anni
nonche' iscrizione,  al  momento  dell'assunzione  dell'incarico,  al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,  ovvero
abilitazione all'esercizio della professione secondo le  norme  dello
Stato dell'Unione europea di appartenenza  del  soggetto  di  cui  al
comma 1; 
c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e  di
aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti. 
4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito  di  approvare  e
controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto
dell'affidamento  al  direttore  tecnico  o  ad  altro  ingegnere   o
architetto dipendente dagli stessi e  avente  i  medesimi  requisiti.
L'approvazione   e   la   firma   degli   elaborati   comportano   la
responsabilita' solidale del direttore tecnico o del delegato  con  i
suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante. 
5.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di   DURC   dalla
legislazione vigente,  ovvero  dalle  certificazioni  di  regolarita'
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento  non  aderenti  al
sistema  dello  sportello   unico   previdenziale,   alle   attivita'
professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si  applica  il
contributo integrativo qualora previsto dalle norme  legislative  che
regolano la cassa  di  previdenza  di  categoria  di  pertinenza  cui
ciascun  firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza  della
iscrizione  obbligatoria  al  relativo  albo   professionale.   Detto
contributo e' versato pro quota alle  rispettive  casse  secondo  gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.