(Allegato II - art. 3)
                             Articolo 3 
   1. Le funzioni della Commissione sono: 
   a) di esaminare i dati e l'altro materiale presentato dagli  Stati
costieri relativo ai limiti esterni  della  piattaforma  continentale
nelle aree in cui questi limiti superano le 2OO miglia  marine  e  di
effettuare delle raccomandazioni ai sensi dell'articolo  76  e  della
dichiarazione di intesa  adottata  il  29  agosto  198O  dalla  terza
conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare; 
   b) di fornire pareri scientifici e  tecnici,  se  richiesti  dallo
Stato costiero interessato, nella preparazione dei dati di  cui  alla
lettera a). 
   2. La Commissione puo' cooperare, nella misura reputata necessaria
ed  utile,  con   la   Commissione   oceanografica   intergovernativa
dell'UNESCO, con l'Organizzazione  idrografica  internazionale  e  le
altre organizzazioni internazionali competenti in vista dello scambio
di informazioni scientifiche e tecniche che possano essere  di  aiuto
nell'adempimento delle responsabilita' della Commissione.