(Allegato II - art. 4)
                             Articolo 4 
Quando uno Stato costiero intende fissare, ai sensi dell'articolo 76,
i limiti esterni della sua  piattaforma  continentale  entro  le  2OO
miglia marine, esso sottopone alla Commissione i particolari di  tali
limiti, insieme ai dati scientifici e tecnici a  sostegno,  entro  il
piu' breve tempo possibile ma in ogni caso entro 1O anni dall'entrata
in vigore  della  presente  Convenzione  per  tale  Stato.  Lo  Stato
costiero allo stesso tempo comunica i nomi di tutti  i  membri  della
Commissione che gli hanno fornito il parere scientifico e tecnico.