Articolo 4 Quando uno Stato costiero intende fissare, ai sensi dell'articolo 76, i limiti esterni della sua piattaforma continentale entro le 2OO miglia marine, esso sottopone alla Commissione i particolari di tali limiti, insieme ai dati scientifici e tecnici a sostegno, entro il piu' breve tempo possibile ma in ogni caso entro 1O anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato. Lo Stato costiero allo stesso tempo comunica i nomi di tutti i membri della Commissione che gli hanno fornito il parere scientifico e tecnico.