(Allegato II - art. 5)
                             Articolo 5 
Salvo che la Commissione non decida diversamente, essa opera  tramite
delle  sottocommissioni  formate  da  7  membri,  designati  in  modo
equilibrato tenuto conto degli specifici elementi di ciascuna domanda
presentata da uno Stato costiero. I cittadini  dello  Stato  costiero
che hanno presentato la domanda e che  sono  anche  componenti  della
Commissione  e  qualsiasi  altro  membro  della  Commissione  che  ha
assistito  uno  Stato  costiero,  fornendogli  pareri  scientifici  e
tecnici con riferimento al tracciato, non possono  fare  parte  della
sottocommissione che si occupa di detta domanda ma hanno  il  diritto
in qualita' di membri ai lavori della Commissione  relativi  a  detta
domanda.  Lo  Stato  costiero  che  ha  presentato  la  domanda  alla
Commissione puo' inviare  i  suoi  rappresentanti  a  partecipare  ai
lavori pertinenti senza diritto di voto.