Articolo 5 Salvo che la Commissione non decida diversamente, essa opera tramite delle sottocommissioni formate da 7 membri, designati in modo equilibrato tenuto conto degli specifici elementi di ciascuna domanda presentata da uno Stato costiero. I cittadini dello Stato costiero che hanno presentato la domanda e che sono anche componenti della Commissione e qualsiasi altro membro della Commissione che ha assistito uno Stato costiero, fornendogli pareri scientifici e tecnici con riferimento al tracciato, non possono fare parte della sottocommissione che si occupa di detta domanda ma hanno il diritto in qualita' di membri ai lavori della Commissione relativi a detta domanda. Lo Stato costiero che ha presentato la domanda alla Commissione puo' inviare i suoi rappresentanti a partecipare ai lavori pertinenti senza diritto di voto.